Art. 7.
(Decorrenza della nuova disciplina).

      1. Le disposizioni relative ai compiti e all'esercizio dell'attività professionale di ottico optometrista di cui agli articoli 3, 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 5, comma 1, nonché le disposizioni in materia di certificazione del medico oculista di cui all'articolo 4, comma 1, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni richiamate al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.